Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. 213
sua compagnia, nč altri per lui overo per loro, darą alcuno dritto dono, overo merito, nč alcuna altra cosa in neuno modo ed alcuna persona per alcuna vendita o compera di panni a ritaglio. E che non daranno nč lascieranno dare alcuno della loro compagnia ad alcuno oste, overo sensale alcuna cosa se non quello nel capitolo che de' sensali si contiene, salvo quello che agli osti č usato di dare per li loro osti forestieri. E a chi facesse contra tolgano i Consoli per pena lib. xxv per ciascuna volta. E sia tenuto ciascuno chiavaio, ciascuno anno una volta, di vedere e di fare ragione co'suoi compagni che fossono in Firenze o nel distretto, a volontą de'detti compagni. E non riponga, nč faccia, overo lasci riponere in cassa, overo soppedano, denari che dati gli fossono, se in prima non si scrivano come si debbono , a pena di soldi xx sanza saramento. E neuno possa comperare nč vendere prove-negini, overo altre monete a incanto a Firenze, ovvero altrove a pena di lib. dugento a fiorini per ciascuna volta. E se fosse sensale che a ciņ intendesse per sč o per altrui, sia divietato dall'Arte di Calimala colle pene e gravamenti che si contengono negli statuti de' divietati, togliere a lui e a chi avesse poi a fare con lui.
XXVIII.
Di fare Sindaco per diporre la pecunia dell' Arte.
Anche č ordinato che i Consoli della detta Arte siano tenuti di fare Sindaco per la detta Arte a diponere a nome della detta Arte la pecunia dell'Arte predetta, come e quando parrą a'detti Consoli ed a'sei mercatanti di Calimala, a utilitą della detta Arte ; salvo che il Camarlingo possa tenere cento livre, per fare spese necessarie e bisognevoli della detta Arte. E '1 detto Sindaco possa la detta pecunia raddo-
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