Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto delI.'artK di calimala. 214
mandare e ricevere per la detta Arte , quando e quante volte i Consoli col consiglio di dodici mercatanti della detta Arte vorranno.
XXVIII1.
Di dire nel Consiglio quando i Consoli addomandanoassoluzione, di qual cosa vogliono essere assolti.
Proveduto č che se alcuna volta i Consoli volessono adomandare d'essere assolti e prosciolti e liberi d'alcune cose che avessono a fare e dovesseno avere ispacciate per condannagione , overo in altro modo per cagione di loro officio, debbiano addomandare nominatamente di quali cose e fatti vogliono essere prosciolti e liberati; e altrimenti ciņ che si facesse, non vaglia. E la detta assolvigione o pro-sciogligione non vaglia nč tenga se non si vince per le cinque parti delle sei de'consiglieri. E questo capitolo non pregiudichi in alcuna cosa a quelle cose che si contegono nel capitolo de'processi de'piati.
XXX.
Di procurare che le canne e pesi si ragguaglino.
Del mese di Gennaio o vero di febbraio procurino i Consoli col reggimento di Firenze che tutte le canne della cittą di Firenze s' agguaglino colla canna di Calimala , e tutti i pesi si agguaglino co'pesi de'Cambiatori.
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