Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala.
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XXXI.
Di cogliere le canne alla canna del ferro, e farla segnare in più luoghi.
Siano tenuti i Consoli per tutto lo mese di gennaio, a pena di soldi xx per ciascheduno, insieme con tre leali mercatanti, di vedere la canna del ferro, la quale in qua dietro fue fatta per questa Arte , e farla segnare in tre luoghi di Firenze, o in più, ove parrà loro convenevole. E siano tenuti i Consoli, di quattro in quattro mesi, cogliere tutte le canne di questa Arte, e se alcuna ne troveranno falsa, debbianla rompere, e a colui di cui fosse, tolgano per pena lib. cinque. E comandino i Consoli a' mercatanti di Calimala che vendano e comperino a dritta canna, siccome disegnata sarà per li Consoli e tre mercatanti; e sia di quattro braccia con segni manifesti di braccio intero, mezzo e quarto , terzo e ottavo da ciascuna parte della canna. E che senza frode debbiano misurare a canna piena secondo l'ordine del Comune di Firenze, tenendo il panno in su la mostra sanza tirare o tenere la mano da ogni Iato del panno. E siano tenuti i Consoli per saramento fare cercare ciascuno e ogni due mesi le canne e' passetti da misurare i panni se sono diritte e leali , e quelle facciano marcare sufficientemente. E neuno possa tenere canne o passetti, nè con essi misurare, se non fossono leali e marcate, come detto è, e scritto nel libro dell'Arte. E a cui fossono trovate più canne o passetti che avesse fatto scrivere e marcare , sia punito per ogni canna e passetto che gli fosse trovata più, (benché sia diritta e leale) in diece lib. di fiorini piccioli; e se non fossse diritta, in fino in lib. dugento, alla considerazione de'Consoli.
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