Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. 217
E che ciascuno de'detti Consoli, se si partisse della città di Firenze e del distretto, possa commetter la boce sua del detto ufficio a ciascuno de' suoi compagni Consoli ; e tale commessione, e ciò che si farà per quello a cui la boce fie commessa, vaglia e tenga, come se fatto fosse per quello cotale commettente, e che avesse commessa la sua boce. E se alcuno de' Consoli fosse infermo, o all' officio del priorato, possa in ciascuno luogo co'suoi compagni fare l'officio del Consolalo; e vaglia ciò che faranno, come se fatto fosse nella corte de'Consoli. E se alcuno de' Consoli s' assentasse e non fosse in Firenze e la sua voce non commettesse, possa la maggior parte degli altri Consoli residenti e rimanenti nell'officio ogni cosa fare, senza quello che fosse assente e non fosse presente, che s' appartenga all'officio del Consolato, salvo e riservato se i Consoli aves-sono a fare alcuna cosa che toccasse loro, osservisi e debbiasi osservare la forma e 1' ordine del capitolo seguente, posto sotto la rubrica : Come si procede ne' piati dinanzi a' Consoli.
Il Notajo della inquisizione sia tenuto e debbia fare richiedere i detti Consoli a petizione di ciascuno che volesse ponere richiamo d' alcuna persona, a pena di soldi quaranta di fiorini piccioli.
XXXIII. •
Che i vecchi Consoli notifichino a'nuovi le questioni pendenti.
Li vecchi Consoli, dinanzi la loro uscita, siano tenuti di commettere e notificare a'nuovi Consoli le questioni pendenti e ogni altra cosa che fossono tenuti di commettere loro; e'nuovi Consoli quelle mandino ad esecuzione.-
Storia dei Comuni ital. — 3. (Documenti.)
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