Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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statuto delI.'artK di calimala. 218
XXXII1I.
Di quali cose i Consoli debbiano udire.
Possano i Consoli di questa Arte cognoscere tra gli uomini della detta Arte di tutte e singule cose questionali, questioni, piati che si movessero o fossono per qualunque cagione. E se alcuna persona non tenuta alla detta Arte, si volesse richiamare d'alcuna persona tenuta alla detta Arte, sia inteso da' Consoli della detta Arte il richiamo di quale facesse di mercatanzia cambio, prestanza diposito, o altra cosa che discendesse o procedesse d'alcuna delle dette cose 1 « che cotale questione discenda o proceda da alcuna delle dette cose, sia in dichiarazione a' detti Consoli o di due di loro, e secondo il detto loro, fia e quello si seguiti, e altro no » ma di neuna altra cosa fuori da queste non sia udito, nè inteso.
XXXV.
Di non fare imposta nè prestanza all' Arte. 5
XXXVI.
Che i Consoli vadano alli Stalutarii del Comune.
Al tempo che si correggono gli Statuti del Comune di Firenze, vadano i Consoli agli Statutarii e procurino che ne'detti Statuti si pongano , i capitoli i quali a loro e al Consiglio speciale parrà che siano utili allo stato dell' Arte
' Il tratto che principia da che cotale fino ad altro no, è una giunta fattavi il di 17 marzo 1337 di mano di Francesco Corsi.
5 In margine è scritto « Catto è questo capitolo però che sopra questa materia è piii pienamente provveduto » Cioè nel capitolo 30 del lib. II. E però I' ho tralasciato.
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