Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. 219
ili Calimala, e alle cose e opere sottoposte alla guardia e difesa della detta Arte. E nientemeno tengano i Consoli Consiglio generale, e in quello facciano riformare quello che sia da fare per utilitā di questa Arte ; e secondo che riformalo sarā procurino col defensore dell' Arti che i capitoli, utili per la detta Arte e per le dette opere e cose, si mettano e iscrivinsi ne' detti Statuti del Comune.
XXXVII.
Che i Consoli si ragunino coli' altre Capitudini per lo bene del Connine.
Per onore e utilitā del comune e dell'Arti della cittā di Firenze, siano tenuti i Consoli di questa Arte, ciascuno mese una volta, o pių, quante volte vedranno che si convenga coli'altre Capitudini, colle quali parrā loro che si convenga ragunarsi a trattare e ragionare di quelle cose le quali debbiano apartenere a buono stato e pacifico, e a utilitā dell'Arti e degli artefici della cittā e del Comune di Firenze. E procurare coli'officiale delle cinque maggiori Arti, che sollicitamente provegga sopra le rappresaglie e altre cose bisognevoli a bene e a stato e crescimento de'mercatanti di Firenze; e ora pių specialmente sopra il passaggio di Genova tanto che si rechi a buono e perfetto fine.
XXXVIII.
Di non conoscere degli eccessi commessi dal mcccxviii in dietro.
Ordinato č che i Consoli, overo officiale di Calimala che per li tempi fossono, overo alcuno di loro, non possano nč debbiano cognoscere nč procedere contra alcuno per alcuni eccessi o maleficii commessi per alcuno di questa Arie
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