Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto delI.'artK di calimala. 220
contra i capitoli di Calimala, dagli anni Domini mille trecento diciotto adietro ; salvo che per questo neuno pregiu-dicio sia , nè pregiudichi alle ragioni di alcuna speciale persona che avesse contra alcuno altro, ma sia in ciascuno caso salvo interamente, e salve tutte le condannagioni e sentenze e divieti, date e fatti per gli Consoli, overo officiali di Calimala, i quali in tutto siano fermi.
xxxvi1ii.
Come si proceda nelle questioni e piati per li Consoli.
Acciò che ne' piati a modo mercantile brevemente si proceda, provveduto e ordinato è che nelle petizioni e richiami dinanzi a'Consoli di Calimala fatti o che si faranno, si proceda in questo modo, cioè che la petizione e tutto il processo si scriva e faccia in volgare sermone; e quando alcuna petizione o domanda fia data dinanzi a'detti Consoli, incontanente debbia giurare l'attore e l'addomandatore che quella non fa per calunnia nè maliziosamente. E sia richiesto il reo, overo il debitore al quale fie addomandato ; e la prima richiesta si faccia in questa forma ; che infra dieci di prossimi dipo' la richiesta debbia pagare all' attore e all'ad-domandatore la quantità che si contiene nella domanda, o infra tre df prossimi dal di della richiesta comparisca dinanzi a' detti Consoli a rispondergli di ragione. E se cotale richiesta infra i detti termini non pagasse e non comparisse dinanzi a' Consoli sia punita per la sua contumacia in soldi venti di fiorini piccioli, dandoli e pagandoli alla detta Arte, se 1' attore e 1' addomandatore procedesse nel piato e allegasse la sua contumacia e disubidienza « e bene che non l'allegasse, possano i Consoli condannarlo a loro piacere e volontà in soldi venti piccioli. » 1 Appresso un'altra volta
' Aggiunta inserita fra rigo e rigo nel testo, di mano di Francesco Corsi.
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