Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2*22 statuto dell'arte di calimala.
cioè de'debitori, fosse assente dalla città di Firenze e non avesse compagno o compagnia in Firenze, allora gli si assegni termine per li Consoli come a loro parrà che si convenga, secondo la distanza del luogo, nonostante i termini sopradetti.
Ancora possano i detti Consoli, nonostante tutte le dette cose, procedere e cognoscere ne'piati con minori termini che ne' detti capitoli si contengano, a loro arbitrio, abbiendo considerazione alle persone e a'fatti.
Anche possano i detti Consoli costrignere e convenire dinanzi a loro tutte le rede e possessori de'beni di ciascuna persona tenuta e sottoposta all' Arte di Calimala, i quali beni fossero obbligati altrui per quello cotale tenuto o sottoposto all' Arte, infino alla valuta di quelli beni, siccome quelle rede e possessori de' beni fossero della detta Arte per cagione de' detti beni posseduti per qualunque persona di qualunque condizione fosse. E contra cotali possessori e rede dare sentenze,_ le quali abbiano piena fermezza siccome date fossono contro gli uomini di questa Arte.
« E tutti e singoli gli uomini e persone di qualunque condizione, i quali non siano sottoposti ad alcuna Arte, i quali fossono tenuti ad alcuno di questa Arte in alcuna quantità di pecunia o cosa per cagione di questa Arte, o che a questa Arte s' appartenga, possano essere convenuti sotto i detti Consoli di Calimala, e contra loro si possa procedere, cognoscere, sentenziare , condannare, siccome si puote tra gli uomini di questa Arte e sottoposti a questa Arte. » 1
1 Su questo paragrafo nel codice fu dato di frego il dì 6 maggio 1336, siccome è notato in margine di mano di Francesco d' Empoli.
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