Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala.
227
XL.
Della pena di chi si spergiurasse.
Sopra gli altri mercatanti e persone si conviene a'mer-catanti di Calimala d' usare pura e leale e semplice verità. E però statuto e ordinato è che qualunque mercatante de' tenuti alla detta Arte in qualunque processo giurasse alle sante vangelie di Dio, corporalemente toccando il libro, di dicere la verità di quello che domandato fosse per gli officiali della detta Arte. E sopra quello processo avesse fatta risposta con saramento scritta negli atti de' Consoli, e poi facesse sotto lo detto giuramento altra risposta contraria alla prima, negando la prima risposta, sia avuto per isper-giurio, e debbia essere condannato per li Consoli per lo spergiurio in lib. venticinque di piccioli, e alla prima risposta si stea e deavisi piena fede. E s' egli perseverrà nella prima risposta, e quella prima risposta si troverà fatta contra verità, abbiasi e sia avuto per ispergiuro, e sia condannato in lib. venticinque di fiorini piccioli. E le dette cose abbiano luogo ne'richiami e piati che si faranno nella corte della detta Arte. E se alcuno de' tenuti a questa Arte negasse nella corte de'Consoli la pecunia, overo cosa la quale dovesse dare al suo creditore per carta, o per scrittura di libro, overo per iscritta di sua mano, overo altrimenti dinanzi a'Consoli, sia e abbiasi per spergiuro, e se la quantità addomandata e negata sarà da cento livre in giù, overo la cosa addomandata e negata fie di stima o istimata cento livre, o più o meno, sia condannato per li Consoli per ciascuna volta in lib. venticinque di fiorini piccioli.
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