Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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statuto delI.'artK di calimala. 228
xli.
Che chi non è dell' Arte, quando domanda a quei dell' Arte, sodi di stare a ragione.
E se alcuno il quale non sia dell' Arte di Calimala volesse addomandare o addomandasse alcuna cosa ad alcuno della detta Arte, o alla detta Arte tenuto, dinanzi a'Consoli di Calimala sia tenuto di sodare di stare a ragione dinanzi a loro. E rispondere di ragione a colui da cui addomandasse infino alla quantità che cotale non fie dell'Arte addo-mandata, e oltra, a volontà de'Consoli, secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone, e sottomettersi alla giurisdizione de' Consoli di Calimala. E a ogni sentenza e condannagione che di lui si facesse per li Consoli per cagione di quello piato o d'alcuna addomanda che gli facesse quegli che avesse il piato con lui, e di ciò dare mallevadore, altrimenti non sia udito. 1
XL1I.
Che dalle sentenze de Consoli non si possa appellare, e della pena chi opponesse alli Statuti.
Anche statuto e ordinato è che da alcuna o alcune sentenze, comandamenti, condannagioni o processi fatti o che si facessono per li Consoli di questa Arte, o per alcuni mercatanti o ufficiali della detta Arte, secondo la forma d' alcuno capitolo o statuto dell'Arte predetta, non si possa appellare nè opponere di nullità, o d'iniquità, o d'incompetenza di giudice o alcuna altra cosa per la quale cotali
1 Questo capitolo venne riformato nel di 16 maggio 1357, come è notato in margine da Giovaaui d'Iacopo di Sesto notaio dell'Arte.
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