Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2*22 statuto dell'arte di calimala.
ni, se non uomini di buona fama e d'onesta usanza e vita. E'Consoli, come buoni mercatanti e giudici di buona equità, incontanente che fosse loro opposto di cotali testimoni, debbiano segretamente ragunare sette buoni mercatanti, e deliberare se cotali testimoni siano da ricevere nel piato o no. Siccome quelli cotali sette deliberranno , a segreto scruttinio a fave nere e bianche, così se ne faccia e osservi per li detti Consoli.
E che niuno di questa Arte, o altra persona, ardisca o presumma in alcun modo nella corte de' detti Consoli producere, usare, o allegare alcuna carta o scritta falsa, suspetta, simulata, o fittizia, a pena di lib. cinquecento a fiorini per éiascuno che contra ciò facesse, e per ogni volta, e più e meno guardando la qualità del fatto e della persona, non descendendo la quantità da lib. cento a fiorini in giù. Conciosia cosa che di quella falsità, sospizione, simulazione, o finzione apparisca legittimamente per lo detto e dichiaragione de' Consoli, o delle due parti di loro almeno, e di xvm agiunti eletti per li Consoli o per le due parti de' detti Consoli, cioè due per fondaco e uno per bottega, de'quali xvm le due parti sieno in concordia.
E che '1 Notaio dell'Arte debbia il detto Statuto a tutti quelli che piatiscono nella detta corte, notificare nel principio del piato e fare sodare a quelli che non fossono dell' Arte che piatissono nella detta corte , d' osservare le dette cose, di quella quantità di pecunia che parrà a' detti Consoli che si convegna.
XLV.
Di ricevere i pegni da chi non potesse pagare la pecunia.
Se i Consoli comandassono ad alcuno che pagasse al suo creditore alcuna quantità di pecunia eh' egli dovesse
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