Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte dI calimala. 231
dare a certo termine, e '1 debitore non potesse pagare in contanti, sia tenuto il creditore, se fie di questa Arte, ricevere i pegni sanza malizia per quel debito; e quelli pegni si debbiano raccomandare ad alcuno mercatante di questa Arte, nominatamente suggellati e invogliati a cui vorrà il creditore, conciosia cosa che '1 debitore le ricolga, e paghi il debito infra un mese.
XLV1.
De patti e convenzioni osservare.
I patti e le convenzioni che i mercatanti di Calimala faranno tra loro, 1' uno all' altro, o che alcuno mercatante facesse con tintori, affettalori o con altre persone che a questa Arte non siano tenute, faranno efficacemente osservare, salvo che di giuoco di dadi. E se alcuni mercatanti eh' andassono o stessono fuori di Firenze, facessono tra loro patti e ordini d' alcuno rischio d' avere che portasso-no, per li Consoli sieno costretti si quegli cotali mercatanti come i loro compagni e maestri a fare pienamente osservare quegli patti e ordini.
E se mercatanti, discepoli, o fattori di questa Arte facessono tra loro, o ordinassero alcuni patti, convenzioni, o ordinamenti fuori di Firenze o del disfretto per fatto di mercatanzia, o di cose che a mercatanzia s' appartengono, a alcuno di lui che contra facesse, fosse per ciò condannato dal Consolo, o dal Capitano de' mercatanti di Firenze in quelle parti diputato , sieno tenuti i Consoli di Calimala quello cotale condannato costrignere a pagare la condannagione ; e se non avesse onde pagare, i suoi compagni e maestri siano tenuti di pagare per lui; e quello condannato sia divietato dall'Arte, e non sia ricevuto se non soddisfà delle dette cose.
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