Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. 233
modo; 1 e le dette cose abbiano luogo ne'piati mossi o che si moveranno, e se alcuno ponesse richiamo d'alcuno mercatante, cessante, o fuggitivo, sia tenuto di dare mallevadore di pagare la dirittura al detto modo della quantità che racquisterà ne' beni di quello fuggitivo e cessante ; salvo che la dirittura predetta in niuno caso de' sopradetti non possa montare più di lib. venticinque di fiorini piccioli.
XLVIII.
Della pena di chi non pagasse al suo creditore al comandamento de' Consoli.
S'alcuno non osservasse il comandamento de'Consoli di pagare alcun debito al suo creditore di Firenze infra dieci dì, e al forestiere infra tre di, overo infra '1 termine che si desse per gli Consoli, tolgano i Consoli a lui, per nome di pena, infino in soldi cento e quante volte, considerata la qualità del fatto, e della quantità, se ciò sarà loro per lo creditore dinunziato ; salvo il capitolo che parla come si proceda ne' piati, e ciòcche si contiene in quello capitolo.
E se contro alcuno fosse data sentenza, o fosseli fatto comandamento per li Consoli di pagare alcuno debito, e non pagasse al creditore suo al termine ordinato, cotale debitore da indi innanzi in domandare o difendere non sia udito per li Consoli, infino a tanto che indugierà a pagare se ciò sarà denunziato a'Consoli, e fie loro chiaro per sentenza o comandamento.
1 In questo luogo è uua postilla marginale, di mano di Francesco d' Empoli.
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