Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
3tatdt0 dell'arte di calimala.
23.5
L.
Di punire chi ricorresse ad alcuno officiale per impedire i processi dell' Arte.
Ordinato è che se nelle questioni o piati che fossono dinanzi a' Consoli, overo altri mercatanti di Calimala dipu-tati a quelle questioni e piati udire e terminare, alcuna delle parti, overo altri per loro facesse fare alcuno comandamento o divietagione per qualunque modo per parte d'alcuno signore, officiale, o persona di fuori dell'Arte di Calimala , che i signori Consoli overo altri che le dette questioni udissero, non dovessero procedere, per lo quale comandamento o divietagione per qualunque modo per parte d'alcuno signore la diliveranza di cotale questione, o piato, o suo processo s'impedisse, sia punito e condannato in cento lib. di fiorini piccioli, e quante volte, e paghi la dirittura. E nientemeno sia costretto di fare e curare si che '1 detto comandamento e contradizione si cassi e levisi e tolgasi via, si che sopra le dette questioni e piati liberamente si possa procedere, secondo li Statuti della delta Arte. E' Consoli siano tenuti per saramento e a pena di lib. cinquanta , di costrignere quello cotale che '1 detto comandamento o contradizione avesse fatto fare, o per cui si facesse a movimento d' alcuno o per qualunque modo , per ogni via e modo che faccia levare lo detto comandamento e contradizione. Anche se alcuno avesse ricorso ad alcuno signore , giudice, overo officiale di fuori dell' Arte di Calimala per diretto, overo per obliquo, o per qualunque modo , overo a' Consoli o al Notaio, overo officiali di Calimala alcuna cosa facesse comandare per qualunque modo ragione, o colore, caggia nella pena del detto Statuto, e sia con effetto e compiutamente costretto a pagarla al Camarlingo dell'Arte. E le predette cose non abbiano luogo se non in coloro i quali sono sottoposti alla delta Arte.
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