Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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statuto delI.'artK di calimala. 237
LI.
Come si proceda contra l'erede de' morti e ne' loro beni.
Stanziato e ordinato è che i Consoli di Calimala siano tenuti, ricevuto lo richiamo da qualunque il quale dicesse sè essere creditore in certa quantità di pecunia d' alcuno morto che fosse stato di questa Arte, o che per promissione si fosse sottoposto alla cognizione de' Consoli della detta Arte, fare palesemente gridare al messo di questa Arte nella contrada ove dimora quello cotale morto che chiunque è reda o vuole dire che sia roda di quello comparisca infra dieci die dinanzi a'detti Consoli a rispondere di ragione a quello cotale che addornanda; e fatta questa grida, se non comparisce alcuna reda che voglia per sua volontà dinanzi a'detti Consoli piatire i Consoli , veduto il debito che si contiene nel richiamo per carta piuvica overo per iscrittura piuvica tratta dal libro di quello cotale che si propone e che si dice essere stato debitore, overo veduto il libro di questo cotale mercatante che addomanda, nel quale libro sia scritto come quello cotale morto era debitore di questo cotale che addomanda, nella quantità che si contiene nel suo richiamo , siano tenuti di pronunziare e giudicare lo detto morto e le sue rede essere stati ed essere debitori nella detta quantità che si contiene nella petizione; e'1 detto adomandatore essere ed essere stato vero e legittimo creditore in qua dietro del detto morto, e ora delle rede sue nella quantità che si contiene nella petizione; e pronunziare e dare tenuta ne'beni e sopra i beni che furono di cotale morto. E contra cotali beni procedere a volontà di cotali creditori mercatanti per li loro crediti; e fatta cotale pro-nunziagione, e data cotale tenuta per gli detti Consoli, la Podestà e '1 Capitano di Firenze e ciascuno di loro giudici siano tenuti sommariamente, sanza libello , e rimossa ogni
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