Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. 237
eccezione e solennità di ragione, con effetto e compiutamente, di costringere chi possedesse e tenesse quegli colali beni, ne'quali pronunziata e data fosse tenuta per gli detti Consoli, a sgombrare e lasciare i detti beni con effetto e compiutamente se i predetti posseditori e tenitori di quelli beni non mostrassono infra certo termine, lo quale a loro si debbia assegnare come posseggano per giusto titolo acquistato a loro, innanzi che si contraesse lo debito per lo quale fosse data la tenuta. E dalle pronunziagioni e tenute sopradette, overo alcuna di quelle non si possa appellare, overo di nullità opponere. E questo statuto s'intenda alle cose passate e quelle che avverranno.
LII.
Come si pruovi la redità de'morti.
Stanziato è che la redità de'morti dell'Arte di Cali-mala, e che a quella Arte fossono tenuti, si possa provare ne'piati che fossono dinanzi a'Consoli, secondo lo modo e forma di qualunque capitolo di statuto delComune diFirenze, che di ciò parli per lo quale più agevolmente provare si possa, a utilità e agevolezza del creditore, anzi e ancora che basti qualunque pruova che per li Consoli, a loro arbitrio e secondo buona equità di mercanzia, sarà approvata. E queste cose si stendano alle cose passate e che furono , e a'piati pendenti.
LUI. '
Che i Consoli possano cognoscere e dichiarare delle recale delle compagnie.
Possano e debbiano i Consoli di Calimala, a petizione di chi richiamo ne facesse, cognoscere, dichiarare e terminare sopra ciascuna e di ciascuna recata di compagnia, e di
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