Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STATUTO DELI.'ARTK DI CALIMALA. 2-4icotale obligato e convinto. E di ciò si si stea al saramento corporalemente fatto per li maggiori, e Chiavari, e iscrivani delle compagnie.
      LVH.
      Di mandare lettere agli ostellieri d'altre terre, a petizione di nostri mercatanti.
      Qualunque de' mercatanti nostri si richiamerà per iscrit-tura d'alcuno albergatore d'altra cittade o luogo, manderemo lettere a quello albergatore, alle spese di quello mercatante , che a certo termine lo debbia aver pagato; la qual cosa se non farà , comanderemo a tutti nostri tenuti che non alberghino più con lui; e chi farà contra , sia punito in livre venticinque di piccioli per ciascuna volta.
      LVIHsChe ciascuno compagno sia costretto in tutto per li debiti del compagno. -
      Ciascuno mercatante dell'Arte di Calimala sia tenuto e costringasi in tutto a pagare tutti e ciascuno debiti, i quali egli, overo alcuno de'suoi compagni fosse tenuto di dare ad alcuna persona, i quali debiti fossono scritti nel libro della loro compagnia. E i Consoli siano tenuti di fare cosi pagare, non ostante alcuna legge, eccezione, o capitolo di Statuto.
      LVIIII.
      Di costrignere chi ricevesse danari d' altrui a recare di restituirglieli.
      Se alcuno de'nostri mercatanti riceverà a Firenze o altrove a portare o recare avere altrui, e quello non red-derà siano tenuti i Consoli, a richiesta di colui di cuiStoria dei Comuni ital. — 5. (Documenti.) 21


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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