Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
242 STATUTO DELL'AIITE DI CALIMALA.
fosse il detto avere, di costringere cotale mercatante in persona e cose e in avere con effetto e compiutamente a reddere lo detto avere, e a soddisfare secondo dee, si che i suoi compagni, overo maestri, e mercatanti, e mercanzia neuno danno ne ricevano. E questo capitolo siano tenuti i Consoli di fare piuvicare per l'Arte di Calimala, e comandare a tutti gli scrivani delle compagnie che prendano e abbiano lo detto capitolo per scritto ed esemprato per tutto il mese di gennaio, acciņ che elli lo sappiano e notifichino a'ioro compagni che sono fuori di Firenze in qualunque parti. E se alcuno compagno , o fattore, o discepolo ricevesse a portare o recare l'avere altrui, per amore o per grazia di colui che li accomandasse, che la compagnia sua nč i compagni overo i maestri suoi non siano tenuti lo detto avere o cose reddere, nč essere in alcuno modo molestati o richiesti, nč gravati nč per ciņ obbligati. E chiunque lo detto avere togliesse a portare o recare nel detto modo e'1 detto avere perdesse per caso fortuito, lo quale caso fortuito si determini per li Consoli dell'Arte con consiglio di dodici mercatanti di diverse xu botteghe non compagni d'alcuna delle parti, non sia tenuto di restituirlo nč renderlo a colui che accomandato l'avesse.
LX.
De le questioni de compagni, consorti, e congiunti commettere.
Se questione o piato civile di qualunque cosa si movesse o fosse dinanzi al reggimento di Firenze, overo dinanzi a'Consoli di Calimala intra fratello e fratello, o fratelli di quest' Arte, overo intra zio dal lato del padre e nepote, overo intra consorti d'una schiatta, overo intra compagno e compagno, overo intra compagnia residente e compagnia non residente, se piacerą alla compagnia residente, e non
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