Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
245 STATUTO DELL'AIITE DI CALIMALA.
E che l'officiale della detta Arte di ciò non possa scrivere riformagione, a pena di livre venticinque di piccioli ; anzi sia tenuto lo detto officiale di condannare,li detti Consoli e arbitri e terzo, se fossero negligenti nelle dette cose, nelle pene predette, se dinunziati gli saranno, e quelle condannagioni risquotere a pena di lib. cinquanta, le quali del suo salario si debbiano ritenere. E che neuno termine si possa prolungare, bene che fosse di volontà delle parti, se non uno mese, a pena di livre venticinque per ciascuno Consolo e arbitro. Veramente se la questione fusse in caso nel quale pruove dovessono venire di fuori della città di Firenze, allora i Consoli, saputa la verità, possano sanza pena prolungare lo termine a loro arbitrio, secondo che a loro parrà convenevole. E che le parti predette debbiano sicurare d'osservare lo compromesso e lodo, secondo la qualità del fatto e la possibilità delle parti, e secondo che a'detti Consoli parrà che la detta sicurtà si faccia.
LX1.
Che 'l Notaio scriva negli atti dell' Arie i richiami e processi.
A ciò che più agevolmente si terminino i piati che fossono dinanzi a' Consoli, proveduto è che '1 Notaio dell' Arte di Calimala sia tenuto di scrivere negli atti e libri dell'Arte ordinatamente ciascuno richiamo, overo petizione che si desse dinanzi a'Consoli che fossono per lo tempo, e tutto il processo che sopra ciò si facesse, infra dieci di prosimi poi che data e fatta sarà, a pena di lib. diece per ogni petizione e processo che non mettesse e scrivesse come detto è; salvo che la dirittura la quale scriva lo Camarlingo dell' Arte.
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