Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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STATUTO DELL'ARTE DI CALUMALA.
LXII1.
Di scrivere per dono quello che si dà per inerito.
Proveduto e ordinato è che qualunque compagnia o mercatante di questa Arte dee o doverà dare ad alcuna persona o luogo, alcuna quantità di pecunia, della quale sia di patto di darne al creditore quello che vuole, a suo arbitrio, provedimento, o guadagno, quando dà o dona alcuna cosa oltre la sòrte e capitale, sia tenuto di scrivere e scriva che quello hae dato e dà per dono. E questo giurino gli scrivani delle compagnie quando fanno il saramento dinanzi a'Consoli o al Notaio dell'Arte.
LX11II.
Di non udire richiami) d'interesse di fuori dell' Arte.
Ordinato è che chiunque facesse o avesse fatto alcuno richiamo fuori della Corte de'Consoli di Calimala da alcuno tenuto sotto 1' Arte di Calimala, e della sorte abbia avuto sentenza contro lui, poi cotale, il quale cotale sentenza averà avuta della sorte, cioè del capitale, non debbia essere udito dinanzi a' Consoli di Calimala se volesse fare richiamo di danni p spese o interessi o d'alcuno ristoro per la detta sorte onde avesse avuta la sentenza.
LXV.
Di fare 'l perdono dell'usure.
Procurino i Consoli con quelli frati che parrà loro, che perdono si faccia e come fare si possa il meglio per l'amore di ciascuno, del dono, merito, o guiderdone, overo interesse per l'anno presente, e secondo che altra volta
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