Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STATUTO DELL' ArTE DI CALIMALA. '249
      LXV'I.
      Di fare Procuratore che fie mandato fuori di Firenze per le compagnie.
      Siano tenuti i Consoli quello die che si legge lo Statuto del mese di gennaio, espressamente comandare a'chia-vari delle compagnie e a ciascuno mercatante che quando mandano fuori di Firenze alcuno per fare loro fatti, lo facciano Procuratore generale o speciale per carta piuvica. E bene che ciò non facessono, nientemeno se quello che fie mandato facesse mercanzia, o ricevesse alcuna credenza , gli suoi compagni e compagnia siano tenuti in solido di rispondere, e in tutto pagare per lui. E similemente ogni guadagno e utilità che a lui, overo ad altri per lui perverrà di guadagno, di mercanzia, cambi, e di qualunque fatto, overo perdono, o merito, e per qualunque utilità per che nome si conti, tutto e in tutto si converta e torni in comune utilità della sua compagnia. E ciò si stenda alle cose passate e che verranno. Veramente che se cotale, mandato o che si mandasse fuori di Firenze, hae fatto, o che facesse alcuna malleveria, o principale obligazione per alcuno o alcuni, overo ricevesse alcuna cosa a guidare, portare, o recare, gli suoi compagni e chi '1 mandarono di ciò non siano nè possano essere obbligati, e di ciò in neuno modo siano tenuti, se non se tale mercatante, fattore, overo discepolo mandato, mostrasse avere avuto o avere mandato per lettere, o per altro legittimo modo, di fare le dette cose; nel qual caso i suoi compagni overo maestri siano in ogni cosa tenuti e obbligati.


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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