Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
250 statuto dell'arte di calimala.
danno. Anche che qualunque compagno, fattore, o discepolo fosse cacciato, overo avesse commiato da' suoi compagni, o maestri per la detta cagione, sia divietato dall'Arte di Calimala, se i suoi compagni, overo maestri dinunzie-ranno a'Consoli che per quella ragione abbiano accomiatato o cacciato cotale compagno, o fattore, overo discepolo; e neuno della detta Arte ardisca lui ricettare, ricevere, overo tenere a sua compagnia, fondaco, o»bottega, overo per suoi fatti in alcuno luogo, a quella pena che si contiene nel divieto.
LXVIII.
Di costrignere discepoli, maestri e fattori a render le carte e scrìtte e ragioni a suoi compagni.
Statuto e fermato è che se alcuno fattore o discepolo dell' Arte di Calimala di qui adietro, o per innanzi fosse dimorato o dimorasse fuori di Firenze, e non reddèo o non reddesse a'compagni e maestri suoi i debiti, lettere, carte, mercanzie, denari, libri e quaderni e altre cose appartenenti a loro, e di ciò non facessono loro piena e intera ragione, siano tenuti i Consoli a richiesta di cotali maestri, overo fattori, lui richiedere e ammonire e comandare che a certo termine debbia loro le dette cose restituire e fare piena ragione. La qual cosa se non facesse procurino i Consoli per tutti i modi co' reggimenti di Firenze , che quello cotale e tutti quegli della sua famiglia siano presi personevolmente e sufficentemente guardati, dissin'a tanto che delle predette cose averanno soddisfacimento. E procurino i Consoli che simile capitolo si ponga nello Statuto di Firenze. E anche che di ciò si faccia riformagione nel Consiglio di Firenze. E se alcuno de' predetti fuori di Firenze commetterà rissa , o zuffa , giuoco, omicidio o alcuno malefìcio o forfatto, tutto il danno che di ciò avenisse a lui
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