Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '251
o alla sua compagnia, overo ad alcuno di questa Arte ; sia ed essere debbia sopra cotale malefattore, sì che i suo'com-pagni e compagnia e ciascuno altro di questa Arte sia conservato sanza danno. E a ciò sia tenuto lo padre per lo figliuolo , salvo che per lo figliuolo il quale sarà manccpato anzi che andasse di fuori, come detto è per sei mesi, per cotale protestato sarà a quello cotale con cui starà, xv di dì anzi che andasse di fuori per lui, pcrlo detto padre che non voglia essere tenuto al detto con cui starà, d'alcuna cosa che '1 figliuolo farà in alcuno modo.1 E se i Consoli non facessono ciò, sia ciascuno di loro condannato in livre cinquanta. E '1 Notaio della inquisizione, poi che a lui denunziato sarà, debbia i detti Consoli condannare, se contra facessono, infra otto die.
LXVI1I1.
De fattori, compagni, e discepoli che frodassero e furassano de beni della compagnia.
Statuto e ordinato è che se alcuno o alcuni compagni, o maestri d'alcuna compagnia dell'Arte di Calimala propones-sono o dicessero a lingua o per iscrittura dinanzi a'Consoli di Calimala che alcuno loro fattore, overo discepolo, o compagno della loro compagnia, il quale facesse in Firenze o fuori di Firenze, overo fosse andato a fare e trattare de'fatti loro e della loro compagnia, commettesse o avesse commesso frode, malizia, overo furto dell'avere e pecunia e cose loro e della loro compagnia, incontanenti i Consoli, subitamente, sanza indugio, inanzi che alcuni preghi sospetti a' detti Consoli o ad alcuno di loro overo ad altri fare si possano, debbiano e siano tenuti di ragunare dodici mercatanti buoni
1 L'antecedente paragrafo è un' aggiunta del 1537 scritta di mano di Francesco Corsi.
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