Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '253
di queste cose si facciano stanziamenti per loro e per li Consigli bisognevoli, e che si mettano nello Statuto del Comune e del popolo di Firenze.
Anche che chiunque d' etade di quindici anni o più sera trovato in furto o falsità, non possa poi mercatare overo essere della nostra mercatanzia, e sia punito e condannato in lib. cento, e nientemeno sia costretto di sicu-rare sufficientemente di salvare e di conservare sanza danno chiunque di cotale furto o falsità fosse danneggiato, overo potesse essere danneggiato o sostenere alcuno danno. E i consoli siano tenuti ciò mandare a seguizione, a pena di lib. xxv per ciascuno.
LXX.
Di rappresentare alla compagnia i doni fatti a' compagni, fattori, o discepoli.
Conciosia cosa che ispesso avenga che i compagni, fattori, e discepoli delle compagnie , e maestri di Calimala , alle spese delle dette compagnie e maestri, fanno molti servigi, proveduto e ordinato è che se alcuno compagno, fattore, overo discepolo in Firenze o fuori di Firenze avesse ricevuto o riceverà da alcuno signore ecclesiastico o secu-lare, Comune, overo università, collegio, overo da alcuna persona, alcuno dono, presente, roba, pecunia e altre cose, sia tenuto i detti doni, presenti, robe, pecunia e altre cose mettere e comunicare nella comunità della compagnia o maestri. E se di ciò avesse fine da'compagni o maestri, la detta fine non vaglia e sia di neuno valore « salvo di che espressa menzione fatta fusse nella fine, ed infine fatta in Firenze in presenza delle parti; e a questo non si possa rinunziare, e se si rinunziasse sia nulla tale rinun-ziazione. 1 » E in queste cose i Consoli e l'officiale di Cali-
1 Postilla tra rigo e rigo e in margine, del Marzo 1557, di mano di Francesco Corsi.
Storia dei Comuni ilal. — 5. (Documenti.) 22
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