Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
254 STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
inala abbiano autorità e balìa piena di cognoscere, a petizione di ciascuno che di ciò si richiapaasse. E possano ancora i detti Consoli cognoscere e costringere similemente tutti e ciascuni, che delle loro compagnie e maestri alcuna cosa non licitamente fuori di Firenze avessono avuta, nonostante e non pregiudicante alcuna fine avuta o fatta fuori della città di Firenze.
LXX1.
De compagni, fattori e discepoli che si trovassono più ricchi che non dovessero.
Ordinato e fermato è che se alcuno compagno , fattore, overo discepolo d'alcuna compagnia dell'Arte di Cali-mala, il quale avesse fatto o adoperato i fatti della detta compagnia nella città di Firenze , overo innanzi o poi si troverà o trovato fosse nel tempo della sua partita da quella compagnia , overo innanzi o poi, ricco duo cotanto o tre cotanto, o quattro cotanto, overo assai più che di ragione dovesse essere , avuto rispetto a ciò che cotale compagno fattore, o discepolo aveva o ebbe nella detta compagnia overo di fuori nel tempo che venne a quella compagnia (non istendendosi lo richiamo al guadagno che licitamente avesse fatto e acquistato poi che fue compagno, fattore, o discepolo) e questo che detto è della detta ricchezza sarà chiaro e certo a' Consoli per testimoni o vero scritture di libri pro-dutti o che si producessero dalla compagnia overo compagni che si richiamassero sanza piuvica fama , overo per inquisizione per officio de'signori Consoli segretamente fatta per testimoni a' quali non tocchi il fatto ; e per piuvica fama e per presunzioni e certi indizi verisimili:1 alla quale inquisizione fare debbiano i Consoli, per loro officio quanto più segretamente potranno, procedere se richiesti di ciò saranno
1 La sintassi nel testo è imbrogliata, ma il seuso si raccapezza.
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