Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA. 257
negligenti alle dette cose, siano condannati per li sindachi, overo per li Consoli seguenti loro successori in livre dugento all'Arte di Calimala. E questo capitolo e ciò che in quello o in esso si contiene, s'intenda e luogo abbia alle cose passate, cioè dall'anno della Incarnazione di Cristo nel mille dugento ottantatré in calendi di gennaio in qua, e in quelle che avverranno. « Ma non si possa fare delle dette cose che in questo capitolo lxxi si fa menzione, se prima non si vince per le due parti del Consiglio generale alcuno processo; e fatto, non vaglia. » 1
LXXII.
Di conservare sanza danno i compagni per li fatti de'suoi compagni, e fattori.
Se alcuno compagno, fattore, discepolo, overo messo d'alcuna compagnia di Calimala è istato mandato, overo si mandasse, overo fosse mosso ad andare fuori di Firenze per la sua compagnia oltramonti o in altra parte, e egli fece, overo facesse fare per sè o per altrui fuori della compagnia alcuna cosa, e per quella cagione i suoi compagni overo sua compagnia avessono sostenuto o sostenessero alcuno danno, overo avessero pagato o per li tempi pagassero ad altrui alcuna quantità di pecunia per cagione del detto cotale compagno, fattore, discepolo, overo messo, tutto quello danno e pecunia per quella cagione ricevuto e pagata, possano e debbiano i detti compagni e compagnia sua scrivere e ponere a ragione di quello compagno, fattore, discepolo, overo messo; e quello danno e pecunia ne'suoi beni addomandare e ricevere, si che quegli suoi compagni e compagnia di ciò siano salvati e conservati sanza danno. E di queste cose siano tenuti i Consoli, se richiamo n' ave-ranno, sommariamente cognoscere e terminare, e di ciò
' Aggiunta del marzo 1557 dì mano di Francesco Corsi.
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