Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
258 STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
credere a' detti e alla fama di tutti i compagni della detta compagnia, overo delle tre parti di loro; e cotale compagno fattore, discepolo, e messo, e le sue redi, e beni, e figliuoli che possedessono i beni che furono di cotale compagno, fattore, discepolo, overo messo, loro padre, per diretto o per indiretto, per qualunque titolo, costrignere in persone e avere con effetto a restituire e rifare a quelli suoi compagni e compagnia tutto il danno che di ciò avessono ricevuto, e tutta la pecunia che per quella cagione avessono pagata , e danni e spese e interesse. E questa si stenda alle cose passate e che avverranno. Anche che se cotale compagno, fattore, discepolo, overo messo facesse alcuna cosa la quale gli fosse divietata per li suoi compagni, o maestri, sia simigliantemente tenuto di ciò salvare e conservare senza danno i suoi compagni, e maestri; e di ciò si creda alla maggiore parte de' compagni e maestri suoi per saramento.
LXXIH.
De compagni e fattori che debbono rendere ragione a' suoi compagni e maestri.
Statuto è che se alcuno compagno, fattore o discepolo sarà richiesto da' suoi compagni o maestri che vegna nella loro presenza a rendere ragione, e non comparirà, secondo la loro richiesta , siano tenuti i Consoli di Calimala , se richiesti ne saranno, andare con cotali compagni e maestri dinanzi alla Podestà, Capitano, e signori Priori di Firenze overo alcuno o alcuni di loro, a procurare, per ogni modo che potranno, che cotale compagno, fattore, overo discepolo, e'1 padre, se fie vivo, siano posti in bando del Comune di Firenze siccome fuggitivi e cessanti « salvo che no contro al padre, il quale farà del figliuolo quello che è agiunto di sopra nel capitolo lxviii questo di 27 di
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Consoli Calimala Podestà Capitano Priori Firenze Comune Firenze
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