Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '259
marzo. » 1 E se i Consoli, di ciò richiesti, fossono negligenti, caggiano in pena di lib. venticinque per ciascuno di loro e tante volte. E cotale compagno, fattore, overo discepolo che a rendere la detta ragione non venisse, sia dipinto nominatamente nella corte de' Consoli alle spese di colui che '1 domandasse.
LXXIIII.
Che i fattori, e discepoli che stanno fuori di Firenze, regnano in Firenze a rendere ragione a' suoi maestri.
Anche ordiniamo che se alcuno fattore o discepolo d'alcuna compagnia sta, o stette, overo starà fuori di Firenze per quella compagnia, non si possa nè debbia partire da quella compagnia per andare o stare con alcuna altra persona o compagnia, se prima non torna a Firenze a rendere e fare ragione, e conto di ragione a' suoi compagni e compagnia per cui stava ; e chi farà contro sia divietato dalla detta Arte; e niuno dell'Arte di Calimala lo possa tenere per suo compagno , fattore , o discepolo , a pena di lire cinquanta per ciascuna volta. E se alcuno fattore o discepolo non volesse tornare a Firenze a rendere e mostrare ragione e conto di ciò che fatto avesse per la sua compagnia o maestro, ma volesse ciò fare e facesse fuori di Firenze, e di tale rasrione e conto fatto fuori di Firenze avesse fine da'suoi compagni o maestri, che cotale fine non vaglia e sia di niuno valore, anzi sia tenuto la detta ragione e conto rendere altra volta in Firenze: e di ciò si creda alla maggiore parte de'compagni, o maestri suoi. E queste cose abbiano luogo alle cose passate e che avverranno. E se alcuno compagno, fattore, overo discepolo d'alcuna compagnia, overo maestro contra volontà de'suoi compagni, overo maestri, in sufficiente novero secondo
1 Aggiunta del 1537 di mano del Corai.
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