Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '261
Firenze, e i suoi beni siano piubicati alla compagnia overo maestri, salvo che sia licito a ciascuno di contraere spon-salizie da qualunque donna vorrà che allora dimorasse in Firenze. E ciascuno chiavaio di ciascuna compagnia faccia giurare i compagni, fattori, e discepoli, i quali si manderanno fuori di Firenze per gli suoi compagni o maestri, d' osservare le dette cose.
LXXVI.
Delle questioni de salari de' fattori e discepoli co' maestri.
Statuto è che se alcuno fattore, o discepolo porrà richiamo dinanzi a'Consoli de'suoi maestri di suo salario, e patto sarà istato intra di loro di salario certo dare a lui per anno, i Consoli facciano quello patto osservare, secondo la scritta del libro di quella compagnia. Ma se patto non scrà di certo salario pagare l'anno, ma verrà alla detta compagnia a quello provedimento che i suoi maestri fare gli volessono, non siano costretti cotali maestri di dare a quello fattore, o discepolo più, overo altrimenti che quelli maestri gli ordinassero e facessono scrivere, non ostante che in alcuno o alcuni anni passati o passato alcuno salario avessono dato.
LXXVII.
De discepoli che 'ntrassero in alcuna religione.
Ordiniamo che se alcuno discepolo, che sia o fosse da uno anno in qua nell'Arte di Calimala intrasse in alcuna religione con pecunia o cose del suo maestro, che cotali religiosi che cotale discepolo ricevessono in fine che cotale pecunia o cosa del suo maestro non restituiranno al maestro di quello discepolo, siano privati delle elemosine de' mercatanti di Calimala a'fondachi e alle botteghe loro alle loro
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