Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
263 STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
case, e delle elemosine dell'Opere ; e i Consoli siano tenuti di dare aiuto e favore, quanto potranno, dinanzi a'Priori e a ogni corte si ecclesiastica come seculare, a ciascuno a cui toccasse lo detto caso.
LXXVIII.
Che i Consoli portino testimonianza di coloro che sono dell' Arte di Calimala.
Provediamo che i Consoli di Calimala si i presenti come quegli che saranno per li tempi, quando di ciņ saranno richiesti da reggimento overo officiale del Comune di Firenze, possano e sieno tenuti fare testimonianza, dinanzi a ciascuno reggimento e officiale del Comune di Firenze, di chiunque dell'Arte di Calimala, overo a quella Arte tenuto, e chi quella Arte possono fare liberamente, secondo la forma dello Statuto e delli Statuti della detta Arte, come quelli cotali sono dell'Arte di Calimala e a quella Arte sono tenuti. E ciņ siano tenuti i detti Consoli di testimoniare come detto če, a pena di livre dieci per ciascuno Console, e ciascuna volta. E se cotale, di cui si domanda, avesse rifiutato e rinunziato all'Arte, e non facesse l'arte, i Consoli siano tenuti, per saramento e a pena di lib. dieci per ciascuno, di dire e di testimoniare in questo modo, cioč: Bene fue quello cotale di cui si domanda dell' Arte di Calimala e tenuto alla detta Arte in fino a cotale die che rifiutņ all'Arte, oggi veramente non če di quella Arte.
LXXVITIl.
De'patti delle botteghe e de' fondachi.
Ordinato e proveduto č per gli ąrbitri predetti che niuno di questa Arte overo a questa Arte sottoposto, possa, ardisca, overo presumi alcuna bottega o fondaco, la
| |
Opere Consoli Priori Consoli Arte Calimala Consoli Calimala Comune Firenze Comune Firenze Arte Calimala Arte Arte Statuto Statuti Arte Arte Calimala Arte Consoli Console Arte Consoli Arte Calimala Arte Arte Arte Arte Arte
|