Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
265 STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
colui che si partisse, se alcuna cosa avesse pagato per entratura del detto fondaco overo bottega. Anche che i Consoli di Calimala siano tenuti, si i presenti come quelli che fiano per li tempi, a pena di livre venticinque a fiorini per ciascuno di loro, procurare che tutti e ciascuni signori di botteghe e di fondachi i quali si conducono overo condotti sono, overo ne' quali dimorano alcuni di questa Arte paghino e sodisfaccino, e pagare siano tenuti a tutti e ciascuni uomini di questa Arte e compagnia di Calimala di tutto ciò che alcuno di questa Arte ricevere dovesse per cagione di spese o per ispese fatte in quella bottega o fondaco, la quale overo il quale alcuno di questa Arte conducesse, se le dette spese avrà fatto di volontà del signore del fondaco , overo bottega della quale volontà si creda al mercatante che cotali spese avesse fatto, in quanto giuri le dette cose essere fatte. E se cotale signore le dette spese non soddisfarà, a volontà e richiesta de'Consoli, siano tenuti i detti Consoli, alla detta pena, divietare e comandare ciascuno di questa Arte che in cotale bottega o fondaco stare e dimorare non debbia nè quella conducere. E non possa alcuno di questa Arte in cotale bottega overo fondaco stare, dimorare, o quella conducere infino a tanto che a lui non sarà interamente sodisfatto delle dette spese a pena a chi facesse incontro di lib. cento a fiorini ; e nientemeno sia costretto a pagare le spese predette.
LXXX.
Quando il padre sia tenuto per li figliuoli.
Statuto e ordinato è che se alcuno figliuolo o figliuoli d'alcuno dell'Arte di Calimala, non partito dal padre, averà o terrà alcuna cosa de'beni della compagnia del padre, sia tenuto cotale padre per cotali suoi figliuoli non partiti, rispondere e soddisfare, dare e reddere a'suoi com-
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