Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
LXXXII.
Come le ragioni s'intendano non rinnovale.
A rifrenare la malizia che si pensa di commettere per alcuni che danno mallevadori e sicurtà, fanno a tempo nella corte de'Consoli e nell'Arte di Calimala, overo a Sindaco o officiale della detta Arte ricevente per li Consoli di Calimala o per la detta Arte o mercatanti di quella Arte, in ciò che le ragioni de'debiti scritte ne'loro libri infra il tempo della sicurtade, e questo fanno acciò che i loro promettitori overo mallevadori e sicurtà non possano essere costretti a rispondere per quelli debiti, statuto è che ogni ragioni di debiti alle quali erano tenuti cotali promettitori, mallevadori, overo sicurtadi, rennovate e poste innanzi fuori del tempo della sicurtà e sodamento , s'abbiano e intendansie siano siccome ragioni fatte e scritte infra il tempo e termine della sicurtà, promissione e mal-levaria, non ostante alcuna dannatura o cancellatura fatta sopra la principale ragione. E queste cose abbiano luogo alle cose passate, e a quelle che avverranno, e alle liti pendenti.
LXXXIII.
Di richiedere i Consolali e Rettori del Comune, s' alcuno non ubbidisse a' Consoli.
Se alcuno di questa Arte o d'alcun'altra è o sarà debitore d' alcuno che ponesse richiamo dinanzi a' Consoli dell'Arte di tale debitore, e '1 debitore non ubbidisse a'suoi Consoli, e non pagasse al creditore quello che gli domandasse, siano tenuti i Consoli, a petizione del creditore, richiedere gli altri Consolati e persone che vederanno che bisogni, e appo i Regimenti di Firenze procurare che cotale debitore obbedire e soddisfare sia costretto, o che sia
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