Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
271 STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA.
mandamento de'Consoli quel cotale in compagnia o bottega tenesse, sia punito per li Consoli in lib. xxv e quante volte. E intendasi cessato e avere cessato, qualunque al suo creditore interamente non avesse pagato il capitale. E che '1 dono o merito o guiderdone dato per alcuno, non si comporti in vera sorte.
LXXXIIII.
Che quelli che cessassimo, mostrino i libri della sua compagina.
S'alcuno di questa arte o all'Arte di Calimala tenuto, cessasse colla pecunia e cose altrui e de' suoi creditori, e celasse il libro del corpo della sua compagnia, si che non si potesse avere nè vedere chi fossono compagni della sua compagnia; i figliuoli o nepoti nati de' figliuoli, o altri didiscendenti per linea masculina di cotale che cessasse , dicessero sè essere creditori di cotale cessato o che cessasse, , e addomandassero alcuna cosa da quel cessato o che cessasse, non sia nè possa essere udito, se prima non mostrasse il libro del corpo della compagnia di tale cessato o che cessasse, acciò ehe si possa vedere e veggasi chi sono i compagni della compagnia di tal cessante. Il quale libro debbia avere mostrato anzi che i creditori di eotale cessante i beni e le cose di cotale cessante dividano o distribuiscano.
LXXXV.
Come s'approvino i libri di coloro che cessassono.
S'alcuna questione fosse o si facesse d'alcuno o per cagione d'alcuno fuggitivo o cessante dell'Arte di Calimala, possano e debbiano approvarsi i libri di tale cessante o fuggitivo per li Consoli di Calimala con consiglio di xn mercatanti de' maggiori della detta Arte. E cotale approva-
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