Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala.
'273
LXXXV1I.
Di non portare i libri de' mercatanti a corte di Comune.
Per comune bene, e utile, e onore di ciascuna persona che si confida del suo alle scritte de' libri de' mercatanti, e a quelle pongono fede siccome in luogo sicuro, celato e secreto, proveduto e ordinato è che i Consoli che saranno per lo tempo, sieno tenuti e debbiano non patire, ma al tutto resistere e fare e adoperare si per sè e "per gli altri mercatanti della detta Arte, e per ogni modo che meglio potranno, si co'signori Priori dell'Arti, e Gonfaloniere di Giustizia e con i Consigli opportuni, e appo ciascuno reggimento di Firenze, che i libri d'alcuno mercatante dell' Arte di Calimala non siano portati o domandati ad alcuno palagio, o corte, o signore, o officiale del Comune di Firenze per alcuno credito o avere d' alcuna persona ivi scritto vedere o far venire nel comune di Firenze, se ciò non si facesse di volere e coscienza di quella persona, in cui nome fosse scritta la ragione dell'avere o credito; nè ancora per alcuna ragione di cotale libro vedere o assem-prare o esaminare, con ciò sia cosa che publico e notorio sia a chi sapere il vuole , che quelli mercatanti liberalmente o per forza di Consoli di Calimala fanno copia de' libri e delle ragioni a ciascuno che '1 domanda, se a lui appartiene. Anco non sostengano i Consoli che per alcuno officiale di Firenze sia costretto alcuno mercatante o scrivano di questa Arte di portare o portare fare lo libro suo del ricevuto e dato, o dire o giurare che alcuna persona debbia ricevere
0 avere di queste cose procurino i Consoli che si faccia statuto, o riformagione nel Comune di Firenze, acciò che
1 reggimenti di Firenze siano tenuti conservarle.
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