Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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statuto dell' arte di calimala.
LXXXV1II.
Del modo d'approvare i libri delle Compagnie.
Per osservare nell' Arte di Calimala buone usanze, statuto e ordinato è che se alcuna volta avenisse che fosse addomandato a' Consoli che approvassono alcuno libro o ragione di libro d' alcuna compagnia , overo mercatante di questa Arte, overo d' alcuna altra persona, siano tenuti i Consoli di procedere in approvare o riprovare cotale libro o ragione secretamente onestamente per loro medesimi, con consiglio di quelli mercatanti che acciò vorranno avere, si che le parti non sentano chi siano quelli che per quella ragione si raunino ; e addomandino da colui che vorrà che '1 suo libro s' appruovi, che mostri loro la ragione e ragioni del libro o libri che vorrà che siano approvate; e poi procedano ad approvare o riprovare le dette ragioni ; e intendasi lo libro essere approvato solamente nelle ragioni approvate. E innanzi che cotale approvamento si faccia , debbiano i Consoli ricevere sufficiente sicurtà, secondo la qualità del fatto e della persona, da colui che domanda, che cotale addomandatore overo altri non userà quelle ragioni e approvagioni contra i capitoli di Calimala , overo contra l'onore de'mercatanti, e a chi facesse contra, i Consoli li tollano per pena lib. cinquecento a fiorini, e quante volte, e più e meno, secondo la qualità del fatto e della persona.
LXXXVI1II.
Che i condannati paghino infra diece dì le loro condannagioni.
Ordiniamo che chiunque sarà condennato per li Consoli, overo per l'officiale della detta Arte nelle pene che si contengono nello Statuto della detta Arte, e non pa-
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