Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. '275
gherà la condannagione fatta di sè, infra diece dì prossimi, al Camarlingo dell' Arte predetta in pecunia noverata, sia costretto a pagare, oltra la quantità che si contiene nella condannagione, soldi due per catuna livra ; al postutto pagare sia tenuto come la condannagione. Ma se infra diece di pagherà in pecunia numerata, paghi solamente soldi diciotto per livra, e dal rimanente, cioè soldi due per livra, sia e intendasi assolto.
LXXXX.
Della elezione di tre officiali a provedere che si paghi d' oslellaggio per le mercatanzie.
Anco ordiniamo che i Consoli di Calimala ciascuno anno del mese di dicembre chiamino tre officiali, i quali siano sopra provedere e ordinare come e quanto pagare si debbia d' ostellaggio per le mercatanzie a Nizza e a Marsi-lia e altrove; l'officio de'quali duri uno anno, e .ciò che in ciò faranno vaglia e per ciascuno s' osservi.
LXXXXI.
Di non dare diritto de' panni che si vendano.
Ordiniamo è che niuno dell'Arte di Calimala overo che a quell' Arte sia tenuto in qualunque modo, possa o debbia per alcun medo, cagione, o ingegno dare, nè dare fare alcuno diritto, dono, prezzo, guigardone,1 nè alcuna altra cosa per alcuno modo, per diretto o per indiretto, ad alcuna persona che comperasse overo comperare facesse, overo che inducesse alcuno comperatore a comperare panni oltramontani, i quali si vendessono interi, overo a taglio, overo ingrosso, overo in qualunque modo, a pena di lib. cento a fiorini per ciascuno che contrafacesse, e ciascuna
1 Guiderdone.
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