Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
278 statuto dell'arte di calimala.
assolto, né i Consoli di ciò riformagione fare, nè'1 notaio scrivere: e se contra si facesse, non vaglia nè tenga per alcuno modo. E non possa alcuno mercatante, o tenuto a quest'Arte, dare o far dare alcuna cosa ad alcuno di Firenze o del vescovado di Fiesole, perchè elli venga a comperare
0 far comperare alla sua bottega, a pena di soldi venti per ciascuno e ciascuna volta. « E per meglio trovare chi facesse contro alle dette cose, possano e debbiano il notaio forestiere e '1 notaio cittadino di questa Arte che saranno per li'tempi, eleggere e chiamare tre spie a trovare ciò tante volte quante loro parrà; e cotali spie abbiano il terzo della condannagione di colui che sarà per loro rapportagione trovato e condannato, e a dette spie si creda col proprio sa-ramento, e credenza si tenga loro in pura fede, e nel processo non siano nominate o in condannagione. » 1
LXXXXI1.
Di fare registro di quello che si pagasse per ragione di rappresaglie.
Per ciò che spesse volte aviene a' mercatanti di Cali-mala che per le rappresaglie concedute contra '1 Comune di Firenze, per le mal fatte cose e obbligagioni fatte per gli uomini della città di Firenze, i detti mercatanti pagano molta quantità di pecunia e altri danni ricevono, providero
1 detti Arbitri che i Consoli dell' Arte di Calimala siano tenuti e debbiano ciascuni sei mesi far fare al loro notaio registro di tutte le quantità di pecunia o altre cose pagate o perdute per cagione d'alcuna rappresaglia, conceduta contra '1 Comune e uomini della cittade di Firenze per mal fatte cose e obbligagioni degli uomini della città e distretto di Firenze. E procurino i delti Consoli che per li cinque officiali della mercatanzia e per l'altre Capitudini
1 Aggiunta ili manu di Francesco Corsi.
| |
Consoli Arte Firenze Fiesole Arte Cali-mala Comune Firenze Firenze Arbitri Consoli Arte Calimala Comune Firenze Firenze Consoli Capitudini Francesco Corsi
|