Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. '279
dell'Arti, simigliale ordinamento si faccia. E poi fatto cotale registro, i detti Consoli insieme co'detti sei officiali e Capitudini, procurino co'signori priori dell'Arti, e gonfalonieri di giustizia di Firenze, e cogli altri reggimenti, e officiali di Firenze, per ogni via, ragione e modo che chiunque avesse pagato o perduto alcuna quantità di pecunia o cose per cagione delle dette rappresaglie, sia sodisfatto da coloro, per cui le dette rappresaglie fossero concedute, di ciò che avesse pagato o perduto, procedendo in ciò sommariamente.
LXXXXIII.
Di non tenere fattori o discepoli se non sieno prima sottoposti a questa Arte.
A tollere ogni gavillagione, statuto e ordinato è che niuno dell' Arte di Calimala ardisca di tenere nel fondaco suo overo bottega nella cittade di Firenze overo di fuori, nè mandare alcuno fattore, scrivano, chiavaio, overo discepolo d'etade di xvm anni o da indi in su, il quale non sia sottomesso alla giurisdizione e cognizione de' Consoli di Calimala, di ciò che fatto avesse o che facesse per innanzi nel tempo che stati sono e che stessero con alcuno di quest'Arte, a pena di lib. diece a ciascuno che contrafacesse, e per ciascuno e per ogni volta. E chi fosse fuori di Firenze, abbia termine a comparire per sè o per legittimo procuratore , e a sottomettersi, come detto è, quello che piacerà a'Consoli overo all'ufficiale di Calimala d'assegnare ; overo che '1 padre o persona sufficiente per loro prometta e sottometta come detto è. E similemente si faccia de' fattori, scrivani, Chiavari e discepoli che da qui innanzi verranno a stare con alcuno di quest' Arte.
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