Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. '281
uomini giudicato serà, si in condannare come assolvere lo detto Lapo, vaglia e tenga come se di ragione fosse fatto per tutta 1' Arte di Calimala nelle dette cose e in ciascuna d'esse; e per esecuzione di quelle abbiano piena balia e podestà come a tutta l'Arte di Calimala, e ciò che per ciò e intorno a.ciò, e per esecuzione delle dette cose e ciascuna d' esse faranno, vogliano e tengano per piena ragione; e '1 Camarlingo della detta Arte, della pecunia della detta Arte possa pagare ogni quantità di pecunia, che i detti Consoli, infra i sei mesi, poi che questo statuto serà piu-bicato, ordinassono per esecuzione delle dette cose.
LXXXXV.
Di costringere chi non pagasse al termine, a prestare altrettanto del suo, altrettanto tempo, al suo creditore.
Perciò che '1 peccato dell' usura dispiace molto a Dio, volendo lo detto peccato schifare, statuto e ordinato è che se alcuno mercatante o persona di questa Arte dovesse o dovrà dare ad alcuna persona tenuta o non tenuta a questa Arte, alcuna quantità di pecunia per qualunque cagione, e non avesse pagato o non pagasse al suo creditore lo debito infra '1 termine ordinato, siano tenuti i Consoli per saramento e a pena di lib. xxv di piccioli, se per alcuno tempo ne fosse dinanzi a loro fatto richiamo a petizione di cotale creditore, costringere lo debitore che interamente li paghi la vera sorte, secondo che si contiene negli altri capitoli di questa Arte. E se cotale debitore oltra il termine ordinato avesse tenuta la pecunia del creditore, che i Consoli siano tentiti in quel caso, perciò che in rendere la pecunia al suq creditore non servò fede fare che cotale debitore presti al suo creditore tanta pecunia e tanto tempo come a'detti Consoli, per loro medesimi o con Consiglio,
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