Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calumala. 289
HI.
Che tutti i panni oltramontani s' allino ; e degli ufidali sopra le magagne de' panni.
Chiunque fanno recare o recano panni inghilesi overo oltramontani, siano tenuti di fare e curare si che i loro compagni e fattori che sono nelle dette parti, facciano aliare tutti i panni, e segnare nelle carte della testa la cortezza de' panni sì che rifacciano a' comperatori di cotali panni quello che rifatto fue loro nelle parti ove cotali panni furono comperati. E siano tenuti i Consoli chiamare del mese di gennaio due buoni e sufficienti officiali, 1' uno de'drappieri e l'altro de' ritaglieri, i quali diffiniscano e conoscano delle inquisizioni che fossono e che si moves-sono delle cortezze, macchie, e magagne de' panni, e della tintura e affettatura loro e per loro cagione. E possano stanziare e ordinare del prezzo e salaro della tintura e affettatura, quello che vorranno e parrà loro che bisogni. Sì veramente che, se '1 panno sarà sì macchiato o magagnato che non sia da ricevere, non sia costretto lo compe-ratore di riceverlo , se '1 peggioramento delle macchie o magagne d' uno panno serà stimato lib. tre e da indi in su ; altrimenti proveggano della menda e rifacimento, secondo che a loro parrà che si convenga. E se '1 panno si troverà malamente corto, quantunque non vi sia segnata la cortezza, nientemeno i detti due officiali ne possano e debbiano conoscere ; veramente che de' panni che si venderanno a'forestieri, se'l comperatore tacerà quindici die dal di che comincerà il termine , overo chi tacerà uno mese e mezzo de'panni comprati a lettera non sia udito. E non possano i detti due officiali cognoscere de' panni venduti a taglio , i quali fossono bagnati o tonduli, overoStoria dei Comuni Hai. — 3. (Documenti.) 25
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