Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala.
possa nella detta città di Firenze o nel distretto, vendere ad alcuno altro forestiere panni oltramontani, ovunque siano comperati o in Firenze o altrove. E li osti di cotali forestieri siano tenuti di non sofferire che cotali cose si facciano , anzi incontanente che '1 sapranno di-nunziarlo a' Consoli quel medesimo die, a pena di diece lib. per ciascuna volta : e niuno sensale debbia di ciò fare mercato, a pena d' essere rimosso dall' officio. E i Consoli ne'tempi di ciascuna fiera siano tenuti di fare di ciò secreta inquisizione; e non possano i Consoli dare licenza, nò tenere Consiglio di comperare, da forestieri e non tenuti alla detta Arte in Firenze o nel distretto, panni oltramontani a taglio o ingrosso, nè in quel Consiglio alcuno consigliare, stanziare o scrivere o riformare a pena di lib. cento per ciascuno Consolo contra facente, e di lib. xxv per ciascuno consigliere; e ciò che ei facesser contra non vaglia. E intendasi oltremonti da Nizza in là e anco Nizza s'intenda e rimanga oltremonti; e di qua da Nizza s'intenda di qua da'monti. Anco che niuno dell'Arte di Calimala overo tenuto alla detta Arte, debbia vendere, overo far vendere, nè intromettersi che si venda a bottegha o fondaco o in altro luogo, alcuni panni oltramontani d' alcuno che non sia dell' Arte di Calimala , a pena di soldi xl a fiorini per ciascuno panno, e di lib. diece a fiorini per ciascuna scarlatta e per ciascuna volta. E niuno ritenga o ricetti a fondaco o bottega o in altro luogo alcuno panno d' alcuno che non sia dell' Arte di Calimala, sanza licenza di Consoli addomandata prima che riceva o ricetti i detti panni, overo infra due die poscia che li avrà ricevuti ; a pena di soldi xx per ciascuno panno e ciascuna volta.
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