Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA. "2U5
il quale fosse stato bollato come detto č, e fosse sanz' alcuna bolla, e apparisse che le bolle ne fossono cadute, in questo caso sia in coscienza de' Consoli di condannarlo da quaranta soldi infino in diece lib.; si veramente che della compera e della bollatura apparisca per lo libro de'sensali e per lo libro del mercatante eh* avesse venduto, ed appariscano nel panno i segni della bolla.
E che ciascuno tintore e allettatore di panni scrivano chiaramente ogni panno intero il quale riceveranno a ti-gnere o affettare, dal di che riceveranno i panni ad uno die prossimo che verrą, a pena di soldi quaranta per ogni panno che non iscrivessono ; e ciascuno mercatante mandi uno suo discepolo a vedere scrivere il panno quando il manda a tignere o affettare; e possono i tintorie affettatori i panni, de'quali non dovessero avere prezzo d'affettatura o di tintura, scrivere nel quaderno memoriale loro.
E che niuno tintore, affettatore o riveditore lasci giu-care di di nč di notte ad alcuno giuoco di dado o d' altro, dove alcuna cosa si possa perdere, in sua bottega ; salvo che di dģ si possa giucare a tavole o a scacchi palesemente, a pena di lib. diece per ogni volta.
E che niuno che giaccia in alcuna loro bottega, vada dopo '1 terzo suono della campana fuor di sua bottega o d'una bottega in altra, alla detta pena di lib. diece.
E che niuno tintore, o affettatore comperi alcuno panno intero o a taglio per rivendere in Firenze o nel distretto, pena lib. diece per ogni panno intero o tagliato, per ogni volta.
E che ogni tintore, affettatore, e tiratore, e loro fattori giurino a ogni Consolato di non fare contra gli Statuti dell' Arte di Calimala, sotto le pene che si contengono ne' detti Statuti. 1
1 « E niuno tintore comperi o faccia comperare grana per rive»' dere, overo tenga alcuno panno di sua grana, a pena di lib. l a fiorini
| |
Consoli Firenze Consolato Statuti Arte Calimala Statuti
|