Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2'JG STATUTO DELL'ARTE Di CALIMALA.
persona colla quale mercatasse, ma questo tolga, a pena di soldi quaranta per ogni volta. E niuno di quest' Arte o tenuto a quest' Arte, faccia compagnia con alcuno forestiere di comperare panni in Firenze, a pena di due fiorini d' oro per ogni panno che comperasse. E niuno di quest'Arte o alla detta Arte tenuto , quando va a comperare panni a taglio con forestieri o con altro non tenuto a quest' Arte , non dica al venditore che vuogli del soldo presente il com-peratore, ma dica, che vuogli della canna; pena soldi venti per ciascuno e per ogni volta. Ma panni interi possa ciascuno credere e fare credenza del prezzo a ciascuna persona, licitamente e sanza pena ad ogni persona, non ostante alcuno capitolo di quest' Arte. E nulla persona la quale andasse a comperare panni per sč o per altri, domandi o ¦riceva i panni sopra sč contra '1 detto capitolo, a pena.di soldi diece e quante volte; e di questo non sia tenuto a saramento. E niuno chiami o faccia chiamare alcuno il quale fosse per cagione di comperare panni in bottega o dinanzi a bottega d' alcuno, nč alcuno ch'andasse per Cali-mala a comperare panni in bottega, o dinanzi a bottega d' alcuno, che venga a comperare alla sua bottega; a pena di soldi venti per ogni volta, li quali paghi la bottega o fondaco di colui che chiamasse.
XI.
Che gli Ostellieri fiorentini che stanno oltremonti non mercatino de'panni.
Per utilitade dell'Arte di Calimala, niuno Ostelliere fiorentino il quale dimori nelle parti d'oltremonti, debbia comperare nč fare comperare, nč in altro modo acquistare per sč alcuno panno, per cagione di rimandare di qua da' monti, o di rivendere egli ivi, a pena di due fiorini d'oro per ogni
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