Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2'JGSTATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
non abbia alcuno panno lano o lino, e quello panno distendere a buona fede, levandone le mani e ciascun' altra cosa di su quello panno; e poi ponere la canna sul panno dal lato de' vivagni, acciò che li detti vivagni siano su la mostra senza pendere di fuori; e in capo della canna segnare con brocco e poi tagliare lo panno; a pena, chi facesse contra overo altrimenti, in ciascuno.caso e per ciascuna volta, di soldi xl di piccioli.
XIII.
Di laccare i panni fiamminghi o brabanzoni del vero costo.
Statuto è che su' panni fiamminghi o brabanzoni, i quali si comperano a reali d' oro, si debbia taccare lo vero costo bene e lealmente, a buona fede sanza frode; e i Consoli di Calimala siano tenuti di scrivere o fare scrivere nel principio del loro officio a' Consoli de' mercatanti delle fiere di Campagna,' che quelli Consoli scrivano agli albergatori de'mercatanti di Fiandra e di Brabanzia, ove si riducono i mercatanti della nostra Arte, quello che pare loro che si conti lo reale a parigini, sulle tacche de' panni che si comperano in quelle terre; e ciò debbiano fare in ciascuna fiera. E che ciascuno comperatore tacchi tanto 1' uno quanto l'altro, si che lealmente si tacchi lo primo e vero costo; e similemente facciano delle monete d' oro le quali si mettono ne'panni di Camò; e a chi facesse contra tollano i Consoli per pena lib. cento a fiorini per ciascuno e ciascuna volta.
1 Champagne. IVov. del regno di Francia ; confinava in antico con la Fiandra francese, i l'ucsi Russi austriaci, la Lorena, e la Franca Contea ec.
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