Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '303
XIHI.
Di non vendere panni d' una terra per panni di un' altra terra.
Niuno mercatante dell' Arte di Calimala , da cui fie addomandato panno d' alcuna certa terra, debbia vendere, per panno di quella terra che li fie addomandato , panno d'altra terra; a pena di lib. cento a fiorini. E niuno tintore, affettatore, o tiratore li possa tignere, tirare, o affettare: e ciascuna persona possa dinunziare e accusare chi facesse contra; e abbia la quarta parte della condannagione ; e siali tenuto credenza.
XV.
Che i panni si tengano laccati del vero costo con tacche o colle scritte.
Ciascuno mercatante sia tenuto e debbia tenere tutti i panni oltramontani e tolosani e di Perpignano e di Carca-sciona interi, segnati di vero costo o con tacche o con scritta, a pena di lib. diece per ciascuno panno intero e non segnato ; e se segnato sarà oltre il vero costo, overo se fie segnato di segno d' altra terra che di quella ove fatto fosse il detto panno, sia condannalo quello che tenesse cotal panno in lib. cinquanta a fiorini per ciascuno panno. Possa veramente ciascuno segnare minore costo se vorrà; e se alcuno vorrà mutare' lo panno in altro colore, cioè alcuno colore di guado in verde o sanguigno, overo rabru-nare il verde , possa segnare su cotale panno lo prezzo della detta tintura con coscienza e licenza dell' officiale di Cali-mala e degli officiali delle macchie e magagne. E chiunque
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Arte Calimala Perpignano Carca-sciona Cali-mala
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