Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
304 STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
saprà che alcuno faccia contra questo capitolo, sia tenuto per saramento di dinunziarlo infra '1 terzo die secretamente o palesemente all' officiale di Calimala, e siali tenuto credenza. E ciascuno panno tolosano e tutti altri panni oltramontani si segnino a quella moneta che si comperano.
XVI.
Che niuno segni panni o tersegli d'altro segno che del suo.'
XVII.
Che ogni rifacimento s'abbatta del costo de'panni.
Se avvenisse che d'alcuno panno che si comperasse oltremonti si facesse alcuno rifacimento al comperatore, sia tenuto il comperatore abbattere del segno di cotale panno tutto quello che rifatto ne li fosse, a pena di lib. diece per ciascuno panno, non ostante alcuno statuto della detta Arte, nè alcuna eccezione. E sia tenuto colui che manderà la lettera del costo de' panni, scrivere a lato a cotale panno, di che fie fatto lo rifacimento, la quantità che rifatta ne sarà. E poi a chi comperrà cotale panno in Firenze o di qua da' monti, Io venditore li faccia quello che rifatto fue lui, e ciò s'intenda suggellato lo panno e fermo lo mercato.
XVIII.
Che in ogni mercato si dea il denaio di Dio.
Di tutti e ciascuno mercato si dia e dare si debbia lo denaio di Dio; lo quale danaio dato , il mercato sia stabile
' « Casso, perocché è innanzi al cap. xl questo medesimo come è scritto innanzi. » Postilla marginale accanto al capitolo, sul quale è dato di frego.
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