Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '305
e fermo, sì che per alcuna cagione non si possa mutare nè viziare. E niuno panno si debbia o possa misurare se prima non è dato il denaio di Dio, e suggellato il panno solennemente ; a pena di soldi xx per ciascuno panno e ciascuna volta.
XVIIIl.
Del termine che si dà ne' mercati de panni a mostra o a lettera.
Statuto è che ciascuno si forestiere come cittadino o contadino di Firenze che comperrà per sè o per altri alcuno panno oltramontano intero, uno o più a mostra, abbia termine di tre mesi a fare il pagamento, e delle compere che si faranno a lettera sia il termine tre mesi e mezzo. E nelle vendite a mostra che si faranno per li uomini di questa Arte a' forestieri, niuno mercatante, poi che i panni saranno venduti e suggellati, debbia dare termine più che otto die di ricevere la scritta della promessa del prezzo, o di ricevere il pagamento. E acciò che questo meglio si osservi, i Consoli nel principio del loro officio facciano giurare i Chiavari e scrivani di ciascuna compagnia di questa Arte, che non daranno nè lasceranno dare ad alcuno della sua compagnia maggiore termine che otto die. E se '1 comperatore anzi li otto die portasse i panni fuori della bottega del venditore, quel die che li porterà si scriva il termine de'tre mesi ; a pena di soldi quaranta per ciascuna pezza di panno a ciascuno che contra facesse ; e nientemeno chi facesse contra sia spergiuro. E nelle vendite che si faranno a lettera, condutti li torselli del venditore in Firenze, e i termini aguagliati, poi a quindici die incominci il termine de'tre mesi e mezzo. E se anzi i detti quindici die lo comperatore riceverà i panni, cominci il termine Io die che li riceverà, e non s'intenda
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