Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2'JG STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
mercato a lettera de'mercati che si fanno de' panni che fossero nella città di Firenze. E niuno possa dare o addomandare nè ricevere maggiore termine, a pena di lib. cinquanta di piccioli ; e nientemeno chi desse maggiore termine sia spergiuro. E niuno sensale tratti o faccia mercato che maggiori termini si diano che detti siano di sopra, a pena di lib. diece per ciascuna volta. E siano tenuti i sensali che sapessono che contra ciò fosse fatto, dinunziarlo a'Consoli overo officiale di Calimala, a pena di soldi venti per ciascuno e ciascuna volta. E che li osti de' comperatori se sapranno che contra ciò fatto fosse in alcuno de' detti casi, siano tenuti di non scrivere lo prezzo al venditore, nè carta farne , a pena di lib. xxv per ciascuna volta. E di ciò siano tenuti i Consoli di fare inquisizione per li sensali e fare leggere questo capitolo ogni mese nel Consiglio dell'Arte. E se il compratore vorrà fare il pagamento del prezzo de' panni in ciascuno de' detti mercati, si a mostra come a lettera , anzi li termini predetti, sia tenuto il venditore di ricevere lo prezzo, scontandoli del termine a denari due lo mese perlivra, alla detta pena. E simile sconto si faccia d'ogni prezzo d'ogni mercatanzia, che apartenga a nostra Arte, venduta a termine. E se '1 comperatore overo suo oste sosterranno lo prezzo oltra al termine, debbia dare al venditore del termine innanzi, a quella medesima ragione a che puote fare lo sconto, cioè di due denari per livra per ciascuno mese; e ciò che nei detti casi si dà o si sconta, intendasi essere dono: e di ciò facciano i Consoli sommaria ragione, a pena di lib. x per ciascuno e per sarainento. E ciascuno scrittore di ciascuna compagnia abbia questo capitolo scritto sopra lo luogo ove sta a scrivere.
| |
Firenze Consoli Calimala Consoli Consiglio Arte Arte Consoli
|