Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL' ARTE DI CALiMALA.
'307
XX.
Di non vendere panni se non d'oltremonti.
Niuno dell'Arte di Calimala venda nè vender faccia in Calimala overo a suo fondaco o bottega, alcuno panno se non d' oltremonti e d' Inghilterra, a pena di cinquanta lib. e per ciascuna volta. Né ancora vendere panni oltramontani a quelli di santa Cicilia overo ad altri per loro, overo ad alcuni altri che non siano di quest'Arte, per rivendere a taglio in Firenze o nel distretto, a pena di lib. cinquanta per ciascuno venditore : e i Consoli siano tenuti condannare nelle dette pene chi fia trovato colpevole. E siano tenuti i Consoli fare ciascuno mese inquisizione di coloro che non fossero di questa Arte che vendessono panni oltramontani a taglio ; e curare e fare per ogni via e modo che meglio potranno, si che cotali venditori giurino sotto l'Arte di Calimala, e se giurare non vorranno, procurino i detti Consoli che non facciano la detta arte ; e a ciò siano tenuti i Consoli a pena di lib. x per uno e per saramento.
Sia veramente lecito a ciascuno della nostra Arte vendere ciascuno altro panno, e mercatanzie fare, a ciò che in uno medesimo fondaco o bottega non venda altri panni se non quelli che apartengono all'Arte di Calimala: e la drapperia di Eorgi s'intenda e abbiasi per oltramontana.
XXI.
Di non vender panni se non a fiorini.
Niuno mercato di panni oltramontani ri faccia se non a fiorini, secondo 1' usanza di Calimala 'iingo tempo osservata; a pena di soldi xx per ciascuna volta. E ciascuno
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