Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
308 statuto dell'arte di calimala.
dell' Arte di Calimala che fosse tenuto ad alcuno altro della detta Arte in alcuna quantità di pecunia a fiorini per qualunque cagione, sia tenuto di fare il pagamento in fiorini d'oro, contando il fiorino d'oro soldi xxvun a fiorini.
XXII.
Della pena dello spergiuro e come si proceda contro chi si spergiura.
Sopra gli altri mercatanti e persone , si conviene ai mercatanti di Calimala usare pura e semplice verità; e però statuto e ordinato è che qualunque mercatante de' tenuti alla detta Arte in qualunque processo giurasse alle sante vangelia di Dio, corporalmente toccando il libro, di dire la verità di quello che domandato fosse per li officiali della detta Arte, e sovra quello processo avesse fatta risposta con saramento scritta negli atti dei Consoli, e poi facesse sotto lo detto giuramento altra risposta contraria alla prima, negando la prima risposta, sia avuto per ispergiuro, e debbia essere condannato per li Consoli per lo spergiuro in lib. xxv di piccioli; e alla prima risposta si stea e diasi piena fede. E se perseverrà nella prima risposta, e quella prima risposta si troverà fatta contro verità, abbiasi per ispergiuro, e sia condannato in lib. xxv di piccioli; e le dette cose abbiano luogo ne'richiami e piati che si faranno nella corte della detta Arte. E se alcuno de'tenuti a quest'Arte negasse nella corte de'Consoli la pecunia overo cosa la quale dovesse dare al suo creditore per carta o per scritta di libro overo per scritta di sua mano, overo altrimenti, dinanzi a'Consoli, sia e abbiasi per ispergiuro; e se la quantità ad-domandata e negata sarà da cento livre in giù, overo la cosa addomandata e negata fia di stima o estimata cento livre o più o meno, sia condannato per li Consoli per ciascuna volta in lib. venticinque di piccioli.
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